STATO NORMATIVO DIFFUSO E DIRITTO PENALE [Editoriale Scientifica, Napoli 2026]

di:

Luca Della Ragione

Luca Della Ragione

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1. Premessa

L’opera di Pasquale Troncone si colloca a  pieno titolo nel solco della tradizione penalistica napoletana[1],  tra le ricerche di ampio respiro, sempre meno diffuse nella contemporaneità, che analizzano, con la lente del penalista saldamente ancorato ai principi costituzionali di riferimento, le evoluzioni del diritto penale contemporaneo con lo spirito critico dell’osservatore acuto, svincolato da analisi descrittive e sempre attento al rispetto del modello costituzionale di lotta al delitto.

Pasquale Troncone si pone l’obiettivo, in breve, di analizzare – dal punto di vista del gius-penalista liberale contemporaneo – lo stato di salute del nostro ordinamento (dal suo privilegiato angolo prospettico, ossia il sistema penale), verificando l’equilibrio tra istanze politiche e istanze giuridiche, necessario per esigenze di giustizia sostanziale collegate in un sistema penale teleologicamente orientato alla funzione di prevenzione integratrice della pena[2]. Tale operazione è portata avanti avvalendosi della cd. teoria del doppio Stato di Ernst Fraenkel, la quale – benché pensata per il settore del diritto del lavoro e utilizzata perlopiù nell’ambito di ordinamenti diversi da quelli moderni – può ritornare utile per “verificare come le scelte politiche pesino sulle determinazioni che danno vita alla legislazione penale” (pag. 20) nell’ottica della ripartizione dei poteri, oggi caratterizzata, a causa dell’ingerenza delle fonti sovranazionali, da spinte centrifughe.

2. Il diritto penale come sistema complesso e i suoi formanti

Il primo capitolo prende l’abbrivio dall’assunzione dell’ipotesi dell’indagine: lo studio del diritto penale come sistema complesso, costituito da formanti eterogenei in seguito al (nuovo) policentrismo del potere. Un diritto penale che si muove, da un punto di vista assiologico-strutturale, sul sottile confine tracciato tra regola ed eccezione, tra il principio generale di libertà sancito dall’art. 13 cost. e la limitazione del libero agire che può essere disposta dal solo diritto positivo.

Da questo punto di partenza, poi, non si poteva non fare riferimento alla riserva di legge in materia penale (e alla sua ratio), che, dunque – a differenza di ciò che accade in altre branche del diritto – riduce il novero dei potenziali formanti, escludendo, ad esempio, la consuetudine. La primazia della legge scritta sul formante giurisprudenziale si evince, poi, dalla Costituzione (art. 101, comma 2, Cost.) che prevede che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”, e dunque dal modello orizzontale di separazione dei poteri[3].

Precisato tale imprescindibile assunto, viene introdotta la formula di Ernst Fraenkel, ossia quella «che definisce il “doppio stato”, secondo l’endiadi Prerogative State e Normative State, chiamata a spie­gare l’intima logica di un diritto positivo che, piegandosi alle ragioni di scelte politiche e ideologiche che lo muovono, caratterizza una norma o un impianto normativo prescrittivo dotato in realtà di doppiezza in­terpretativa, duttilità di adattamento orientata alla mera strumentalità applicativa»(p. 35). 

Con ciò, dunque, l’autore intende utilizzare la formula che distingue lo Stato normativo (o legislativo) dallo Stato discrezionale (o arbitrario) per saggiare lo stato dell’attuale sistema multilivello delle fonrti, profondamente diverso dal contesto nel quale maturò tale teoria (ossia quello del primo Novecento, il cui precipuo oggetto di studio fu il nazismo). In altre parole, la teoria del doppio stato può mettere in luce l’effettivo potere di governo sulla materia penale, «se rimessa esclusivamente alla legge o affidata anche a scelte giurispru­denziali o alle determinazioni di altri poteri che potrebbero ampliare capziosamente lo spettro articolato che compone la fonte prescrittiva, quello degli elementi costitutivi della norma» (p. 42).

3. Il sistema penale intercluso come circuito derogatorio chiuso che non ammette il procedimento analogico in malam partem

La regola, dunque, vorrebbe il diritto penale come un “circuito derogativo chiuso”, che, essendo già esso espressione di un’eccezione (in questo senso “derogativo”) al generale principio di libertà, architrave della Carta repubblicana che ne radica l’inviolabilità, non (dovrebbe) ammette(re) ulteriori deroghe. 

Altrimenti, si andrebbe a sovraccaricare di eccezionalità la precedente scelta normativa, introducendone una nuova e diversa. Pertanto, l’unico modo coerente di intervenire mantenendo alto il livello di eccezionalità del tipo incriminato è quello di fare ricorso a una norma giuridica di eguale rango che svolga una funzione correttiva della fattispecie. Ciò è accaduto, ad esempio, nel caso di una legge di interpretazione autentica (in materia di usura) emanata per far fronte alle derive applicative della giurisprudenza, che aveva indebitamente ampliato i limiti applicativi della norma penale. Va tuttavia osservato che tale funzione è spesso esercitata anche dalla Corte costituzionale, quando esamina le fattispecie e ne orienta la portata ermeneutica, con le medesime ricadute – in virtù del rango delle decisioni della Consulta – di una legge di interpretazione autentica assunta in sede parlamentare. Del resto, di recente nella vicenda Taricco la Corte Costituzionale (n. 118/2018) ha riconosciuto alla legalità penale il rango di principio fondamentale dell’ordinamento, in grado di arginare financo la primazia del diritto europeo. 

Ulteriore conferma di un diritto penale quale sistema “intercluso” è il divieto di analogia, il cui “procedimento analogico” – a differenza che nella interpretazione cd. estensiva in cui a estendersi è la lettera della legge – comporta una estensione del contenuto della norma. È chiaro come siffatto surrettizio metodo di riempimento di “spazi vuoti” “comporterebbe una restrizione certa e arbitraria degli ambiti di libertà su cui invece il legislatore ha deciso di non intervenire” (pag. 52). In tal modo, dunque, la connaturata eccezionalità della norma penale finirebbe con l’assumere una connotazione eversiva, ben lontana dalla originaria struttura di eccezione compatibile con il sistema di appartenenza. 

Giova sul punto segnalare che di recente, si è espressa anche la Corte costituzionale chiamata a decidere sulla legittimità dell’art. 521 c.p.p. nella parte in cui non consente di accedere al rito abbreviato a seguito di una riqualificazione in peius del fatto all’esito del dibattimento. Ritenendo inammissibile la questione e prospettandosi una modifica dell’imputazione fondata su un’inammissibile interpretazione analogica, la Consulta ha evidenziato che « è il testo della legge […] che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte; sicché non è tollerabile che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore » [4].  Alla tale citata pronuncia  riconosciuto il merito non solo di avere rivendicato il peso della testualità della legge ma anche, e soprattutto, di avere riaffermato la pluralità di funzioni garantiste ascrivibili al divieto di analogia e al correlato principio di tassatività, e cioè: i) limitare gli spazi di azione del potere giudiziario, ribadendo il monopolio del legislatore nella materia penale e la concentrazione della potestà punitiva nelle mani dell’unico soggetto legittimato a compiere — nella garanzia procedimentale della dialettica parlamentare — scelte politico criminali idonee a incidere sulla libertà personale dei consociati; ii) assicurare l’accessibilità e la conoscibilità delle norme incriminatrici e la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie e dunque la libertà delle scelte d’azione, la capacità di autodeterminarsi e la motivabilità dei consociati attraverso le norme penali; iii) tutelare l’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge penale, evitando che casi identici siano valutati difformemente da parte dei singoli giudici che li scrutinano; iv) salvaguardare la funzione rieducativa della pena, che rischierebbe di essere frustrata laddove si legittimasse l’applicazione di una pena per un fatto non espressamente previsto dalla legge come reato, ma valutato penalmente rilevante dal giudice sulla base di una eadem ratio; v) garantire la frammentarietà del diritto penale, che si traduce non solo nel delimitare in maniera selettiva e chiara i fatti di rilievo penale ma anche (come nel caso di specie) nel rispettare i confini punitivi tra le diverse ipotesi criminose e la relativa gradualità offensiva indicata dalla legge.

Gli effetti che ne possono discendere, sul piano dei rapporti istituzionali, paiono tutt’altro che irrilevanti e sono calibrati sui diversi destinatari: nei confronti dei giudici, di merito e di legittimità , si coglie un monito affinché, quand’anche riscontrino lacune normative o esigenze di tutela che il legislatore pare non avere colto, non si cimentino in interpretazioni sganciate dal tipo criminoso predeterminato nella fattispecie; al legislatore, poi, è rivolto l’invito a formulare incriminazioni chiare e precise, che riducano ambiguità e pluralità di significati a disposizione della giurisprudenza.

Ma non è tutto. Letta in filigrana, e con una buona dose di ottimismo, si scorge lo spazio per una virtuosa ricaduta sul sindacato stesso della Corte costituzionale, ricavando dalle parole, nette e inequivoche, sul principio di tassatività una sorta di auto-monito, al quale ricollegare risvolti, pro futuro, in termini di rinnovato vigore nel vaglio di costituzionalità sulle norme penali: controllare in maniera più rigida che siano prodotte regole non solo adeguatamente definite a priori per essere applicate da parte del giudice, ma anche realmente idonee ad assicurare a ciascuno una percezione chiara e immediata dei risvolti penalistici della propria condotta e una interpretazione coerente con il tenore letterale.

Ciò nondimeno “non sono mancate occasioni invero in cui il giudice si è allontanato dalla lettera della legge e non è stato sufficiente il valore vincolante del testo e del linguaggio adoperato per impedire soluzioni creative, anzi il vuoto che sembrava essere della norma è stato colmato facendo ricorso a una rilettura forzata del valore semantico delle parole adoperate dal precetto. Si tratta di una forma conclamata di erosione del principio di centralità della fonte legislativa e un momento di allarme per la criticità che tali interventi segnalano sul terreno della stretta legalità in materia penale” (ad esempio nel caso di “getto pericoloso di cose” di cui all’art. 674 c.p., Cass. Sez. I, Sent. n. 376 del 24 febbraio 2011; oppure nel caso dell’art. 615 ter c.p., Cass. Sez. VI penale, Sent. n. 28594 del 26 marzo 2023; vedi p. 59).

4. Il rapporto tra legge e giudice nei sistemi di civil law

In una dimensione di razionale continuità logica, occorre, per Pasquale Troncone, riflettere sul rapporto tra diritto e legge[5], in un sistema saldamente ancorato, nonostante tutto, al paradigma di civil law, con il vincolo formale del primato della legge nel diritto penale. Ciò in quanto, nel sistema concretamente vivente, a essere vulnerato potrebbe risultare il principio della certezza del diritto, con conseguenti ricadute in tema di scopi positivi integratrici del sistema penale, a causa di fenomeni come, da un lato, l’efficientismo punitivo e, dall’altro, la legislazione dettata da sollecitazioni emotive, con evidente matrice ideologica. È necessario capire, allora, se i presidi di produzione normativa si sono differenziati, perché funzionali a una migliore gestione pratica del diritto punitivo, ovvero se è stato incrinato il monopolio della lex scripta come unica fonte del diritto penale[6]. 

5. Il banco di prova della legislazione antimafia

In siffatto scenario, la teoria del doppio stato di Fraenkel consente di analizzare la legittimazione, nella misura in cui essa riconosce validità a fonti normative o a presidi diversi dalla legge. Paradigmatico, in questo senso, l’esempio della comunicazione e della informazione antimafia, provvedimenti amministrativi emanati dal prefetto (da cui deriva l’inabilitazione dell’impresa per mezzo della c.d. interdittiva antimafia prevista dal c.d. Codice antimafia): attraverso provvedimenti non rientranti nel “diritto penale” si interviene, eludendo presidi di tutela e di garanzia strettamente penalistici, sulla vita delle imprese (e, dunque, delle persone) con finalità repressive oltreché punitive. In tal modo, dunque, si stravolge quel fisiologico rapporto tra regola ed eccezione, a discapito, altresì, della coerenza dell’ordinamento e del principio di extrema ratio. Va dato atto, tuttavia, che i principi costituzionali nonché quelli sovranazionali stanno pian piano smascherando manovre surrettizie di questo genere (ad es. la sent. 63/2019 della Consulta sulla natura punitiva della sanzione amministrativa di cui all’art. 187 bis d.lgs. n. 58/1998, oltre alla nota sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi sul concetto di “materia penale”). A ogni buon conto, l’incrinato rapporto tra regola ed eccezione (e tra potere e norma) che ne deriva – oltre a testimoniare la primazia di istanze politiche rispetto alle istanze giuridiche – impone, sulla scorta degli insegnamenti di Fraenkel, di cercare nuovi centri di equilibrio che tengano insieme diritto e garanzie in uno stato costituzionale di diritto. Inoltre, non va dimenticato il concetto di “diritto penale illegittimo”[7], inteso come prodotto del controllo, effettuato direttamente dal giudice ordinario, sulla compatibilità della legge con la costituzione e con i principi sovranazionali, che altera, in tal modo, il rapporto tra giudice e legge. In questa prospettiva, dunque, non essendo rinvenibile alcuna legittimazione nel potere di chi effettua tale operazione, si versa in un classico caso di Stato discrezionale. 

Il titolo del capitolo III sull’erosione della legalità formale spinta dalle fonti sovranazionali risulta particolarmente chiaro nell’indirizzare, descrivendola, il cuore dell’indagine: “L’ibridazione delle fonti continentali come nuovo fenomeno di stato discrezionale o come nuovo governo della complessità?” (p. 81). La distinta forma della legalità convenzionale e di quella interna è nota e genera uno scollamento destinato, nella prassi, a confliggere, allineandosi invece sul piano delle garanzie fondamentali (perdurante emblema di tale scenario è il caso del c.d. concorso esterno[8]). Questa dicotomia tra lex e ius genera un sistema ibrido, non inquadrabile né come civil law né come common law, che, ampliando i margini di intervento dello stato discrezionale, sembra avere come unico obiettivo il rispetto di un (superiore) principio di giustizia sostanziale. Ancora, nella medesima direzione di ampliamento dello stato discrezionale vanno gli innumerevoli decreti-legge emanati in carenza dei requisiti di cui all’art. 77 Cost., che impongono serie riflessioni sull’autolegittimazione guadagnata dal potere esecutivo come centro di produzione del diritto. 

6. Una necessaria riformulazione dell’assetto dei poteri?

Occorre, dunque, capire se si è arrivati al punto di dover riformulare l’assetto dei poteri – e delle dinamiche relazionali tra essi intercorrenti – delineato da Montesquieu. Non a caso, in questo senso, per tutti i fattori di cui si è parlato sinora, si suole parlare di stato normativo diffuso. In tal modo, invero, “la sovranità, è indubbio, ne risulta così ripartita diversamente dall’originario assetto fondato sulla divisione dei poteri, per appro­dare a una nuova dimensione che si ispira alla sovrapposizione dei po­teri. In questa nuova prospettiva deve essere ricollocato anche l’in­trumentum regni che non si riconosce più nel monopolio della legge e nella forza potestativa dello Stato, ma nelle scelte solo apparentemen­te ispirate a tecniche ermeneutiche e che invece nascondono la forza delle sollecitazioni politiche” (p. 92). La poli-centricità dei presidi di produzione, inoltre, prende vigore da settori privilegiati per la (asserita) perentorietà della tutela che esigono (ordine pubblico, sicurezza collettiva, reati di genere, ordine economico, reati ambientali ecc.). “Siamo dunque nel tempo del riesame della teoria classica della divisione dei poteri con la quale le moderne democrazie, pur conservandone la tradizione, sono costrette a fare i conti con l’evoluzione della storia e delle impostazioni concettuali della post-modernità. In presenza di un diverso assetto di valori stabilizzato occorre, certamente, ipotizzare una riformulazione della teoria classica che non può non aprirsi ad assetti politici del tutto nuovi e diversi, indirizzati verso orizzonti dove la legalità trova nuovi approdi e dove i sistemi di controllo ne garantiscono e confermano la legittimità”(pp. 97-98). Non va, inoltre, dimenticato il tentativo di scalfire la legalità penale attraverso la verifica della concreta offensività del fatto storico, consegnando così al giudice il potere di stabilire l’effettiva rilevanza penale del fatto (modifica dell’art. 1 c.p. con il d.d.l. n. 372/1973 – Ministro Gonnella). In questo modo lo stato normativo sarebbe stato soppiantato dallo stato discrezionale. Ciò nondimeno, la previsione dell’art. 131 bis c.p. è da ascrivere alla medesima logica, con la quale si consegna al giudice una discrezionalità moderata.

Oggi il terreno privilegiato ove sondare l’eventuale passaggio dallo stato normativo allo stato discrezionale è il processo penale[9]. Si nota, infatti, che la crisi dello stato normativo non è più (o non solo) dovuta a operazioni ermeneutiche creative da parte della giurisprudenza finalizzate a colmare le lacune della littera legis, bensì a prassi per le quali le decisioni sono influenzate dalla propria sensibilità posta in relazione a fattori come il clima politico-culturale, contingenti preoccupazioni di politica penale giudiziaria ecc. “Questo si verifica so­prattutto quando il “danno sociale”, così come avvertito dal contesto emozionale, trasforma il singolo fatto illecito in un fenomeno diffuso che, esasperando il significato dei dati statistici, impone al giudice di trovare la soluzione più adeguata o la pena satisfattiva, per sedare l’i­stanza collettiva di punizione” (p. 107). 

Inoltre, uno dei fenomeni che più di tutti suscita preoccupazioni ha a che fare con la materia dei meccanismi di prevenzione della pericolosità sociale dell’individuo (il cui statuto normativo è rinvenibile nel c.d. Codice Antimafia) che ha finito per condizionare anche la prassi del giudizio penale di cognizione (ad es. con la valorizzazione della molteplicità di indizi sostituiti alla prova, sostituendo la responsabilità penale con la pericolosità soggettiva). “Emerge un diritto penale in action che si nutre del modello illiberale del tipo d’autore che tende più alla neutralizzazione del soggetto pericoloso piuttosto che alla risocializzazione del penalmente responsabile secondo l’impegno dello statuto costituzionale” (p. 113). Dunque, in tal modo il processo diventa una moderna forma di pena, degenerazione di un sistema che non è più in grado di fornire tempestivamente un giudizio e una ese­cuzione della risposta punitiva che si mostri come esempio ai consociati e svolga quella necessaria efficacia dissuasiva.

Il limite all’interpretazione del giudice è legato alla preesistente opera di delimitazione svolta in ossequio al principio supremo della riserva assoluta di legge, la quale, rigorosamente intesa, può convivere soltanto nel rispetto della tripartizione dei poteri. “L’opera esegetica, dunque, deve essere sottoposta a controllo valutan­do una molteplicità di indici di coerenza: lo spettro di tutela del bene giuridico in termini di frammentarietà; l’intentio legis che motivava il legislatore; il progetto legislativo come sintesi di politica criminale; la riserva di sovranità fondata sulla categoria dei “diritti preminenti” che condizionano anche la sovranità costituzionale, al punto che la loro protezione può consentire di invadere per il caso da giudicare l’e­quilibrio dell’assetto dei poteri e le relazioni dinamiche tra gli stessi” (p. 120). Interessante è il caso della sentenza n. 188/2024 della Corte costituzionale (che ha sancito la non fondatezza del sospetto di illegittimità co­stituzionale dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 in materia di immigrazione clandestina), nella misura in cui – pur trovandosi di fronte a ipotesi che rischia­no di compromettere diritti fondamentali della persona umana – si è astenuta dal colmare vuoti legislativi in nome del rispetto della riserva di legge assoluta e delle opzioni di politica criminale dettate dal Par­lamento. 

“La nuova legalità, dunque, viene chiamata a constatare l’esistenza di fonti normative diffuse e ricercare in questo nuovo eco-sistema un diverso momento di equilibrio, una spinta verso una inter-normatività necessaria allo sviluppo delle dinamiche relazionale tra le componenti dello stesso eco-sistema” (p. 125). 

Un caso di interferenza tra poteri dello Stato è rinvenibile nei provvedimenti di clemenza, in occasione delle ripetute iniziative di rinuncia alla pretesa punitiva che la storia repubblicana ha registrato dalla sua origine fino al 1989, ultima legge in materia[10]. Resta, tuttavia, fermo il dato che la legge svolge un ruolo di pre­minenza rispetto agli altri poteri dello Stato, per cui anche l’esercizio controllato della clemenza penale entra in quel circuito di prevalenza dell’azione del potere legislativo e conferma che la legge è il presidio di prevalenza ordinamentale.

7. I possibili esiti dell’indagine

Da quest’ultime considerazioni deriva la brillante intuizione di Pasquale Troncone: la poli-centricità delle fonti del diritto è una realtà ineludibile e per questo la triade di Montesquieu va aggiornata, vanno cercate nuove soluzioni e nuovi equilibri. “Questo nuovo assetto ordinamentale però non può coinvolgere in maniera totalizzante il diritto penale che vive di un rigore fondato sui profili eccezionali della materia e trova il suo spazio di manovra limitato delle fonti e dall’interpretazione. Solo i presidi di controllo, ai vari livelli, sono in grado di gestire e garantire l’integrità di questo sistema normativo assicurato dal diritto positivo e orientato dal deci­sore politico” (p. 128). 

A questo punto dell’indagine ritorna l’interrogativo iniziale, ossia valutare se, rispetto al diritto penale contemporaneo, la teoria di Fraenkel sia stata superata o se invece può ancora essere un fecondo strumento di analisi. Troncone sostiene che “il doppio stato non leverà, dunque, alcun allarme nell’osservare il transito tra stato normativo a stato discrezionale nel nuovo orizzonte dello stato normativo diffuso, rinnovato e più dinamico centro gene­ratore del diritto, ma continuerà a costituire un valido strumento di controllo all’interno dei sistemi di governo, delle scelte politiche alter­native al penale, dove, comunque, la libertà personale rischia la sua integrità nonostante l’eccezionalità della fonte e il rigore normativo che la regola, nell’orizzonte dinamico di una tripartizione dei poteri opportunamente rivisitata e aggiornata alle esigenze che la contempo­raneità giuridica è destinata a dettare” (p. 131). 

Occorre, secondo le logicamente conseguenziali e lucide considerazioni di Pasquale Troncone, prendere atto che il “nuovo” sistema penale generato dai presidi di garanzia di ordine generico dei diritti dell’uomo è ora caratterizzato dalla “complessità” che si insinua come valore fondante all’interno dell’opera di armonizzazione delle fonti. “La complessità, allora, non è una pluralità confusa, una mescolan­za di modelli, ma uno stato di cose che genera una diversa legalità che tiene insieme il sistema alla luce del principio di omogeneità degli or­dinamenti e dove l’universalità dei diritti dell’uomo assicura una cor­retta inter-normatività tra gli stessi. Diventa l’elemento di coesione perché elemento fondante una nuova e diversa legalità che non nega i limiti dettati per la materia penale dagli ordinamenti nazionali, ma apre il fronte delle garanzie a una parametrazione di giudizio più am­pia” (pp. 135-136). Occorre, dunque controllare la complessità, addomesticarla, attraverso strumenti nuovi, ma in ossequio ai limiti ontologici del diritto penale. 

Infine, quanto ai rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario, occorre evidenziare la deriva del primo che pare non rispondere più alla legge, ma che si confronta unicamente con i valori che derivano dagli atti convenzionali tra gli Stati e non più soltanto dalle Carte che governano l’assetto interno. “Il costante richiamo ai diritti dell’uomo, divenuti riferimento vincolante dell’assetto eurounitario e richiamati più volte dall’opera ermeneutica del giudice negli ultimi tempi, nella loro generica affer­mazione di norma di principio non sono ancora in grado di svolgere quell’azione vincolante, se non nel tenere indenne da pratiche e prassi contra reo, per cui si limitano a costituire la sponda cui ancorare la decisione in assenza della norma. In questo senso i diritti dell’uomo hanno subito una significativa trasformazione nel tempo, passando dalla categoria di ideali a veri e propri diritti da cui promanano facoltà esercitabili e per questo giustiziabili” (p. 140). Tuttavia, i valori non hanno una disciplina ma orientano le discipline e le norme. Diversamente, si avrebbe l’arbitrio sui contenuti dei medesimi e sulla scelta della prevalenza dell’uno o dell’altro. 

Ne esce confermato, da queste brevi note, l’assunto di partenza. 

L’indagine di Pasquale Troncone riesce a coniugare magistralmente storia, contemporaneità e principi normativi fondamentali di riferimento della materia penale, descrivendo con acribia l’evoluzione del diritto penale, incasellato e razionalizzato in una dimensione costituzionalmente orientata. 

Il volume assume così un ruolo centrale nella formazione del penalista contemporaneo che non vuole solo descrivere le evoluzioni del sistema, ma che le vuole interiorizzare e incasellare in una dimensione complessiva orientata al rigoroso rispetto dei principi costituzionali di riferimento.


[1] D. Santamaria, Prospettive del concetto finalistico di azione, E. Jovene, Napoli, 1955;C. Fiore, Il reato impossibile, E. Jovene, Napoli 1959; V. Patalano, Significato e limiti della dommatica del reato di pericolo, Napoli 1975; S. Moccia, Il diritto penale tra essere e valore, Edizion scientifiche italiane, Napoli 1992; V. Maiello, Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto dall’indulgentia principis all’idea dello scopo, Napoli 2007.

[2] L. Monaco, Prospettive dell’idea dello ‘scopo’ nella teoria della pena, E. Jovene, Napoli 1984, 205; V. Maiello, Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto dall’indulgentia principis all’idea dello scopo, cit., pp. 335 ss.

[3] Su tale aspetto V. Maiello, La legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici, Editoriale scientifica, Napoli 2020.

[4] C. Cost., 14 maggio 2021, n. 98.

[5] In argomento, di recente, V. Maiello, La legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici, cit., pp. 25 ss.; v. altresì le sempre valide osservazioni critiche di S. Moccia, La ‘promessa non mantenuta’, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2001.

[6] V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, Giappichelli, Torino 2019, pp. 125 ss.

[7] L. Ferrajoli, Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 2024, pp. 75 ss.  

[8] V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit., 125 ss. Sempre valide le osservazioni S. Moccia, La ‘promessa non mantenuta’, cit.

[9] Emblematico è il settore della criminalità organizzata, dove si assiste alla cd. processualizzazione delle categorie sostanziali; V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit., pp. 125 ss.

[10] V. Maiello, Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto dall’indulgentia principis all’idea dello scopo, cit., pp. 335 ss.